[A] Sulle differenze tra l’accesso documentale c.d. difensivo ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 50/2016. [B] Se a fronte di un diniego di accesso per la tutela di segreti tecnici e/o commerciali occorra dimostrare l’instaurazione di un giudizio. [C] Se la valutazione di stretta indispensabilità della documentazione di gara possa essere condotta in base alle deduzioni difensive potenzialmente esplicabili da parte del ricorrente che ha richiesto l’accesso.
SENTENZA N. ****
[A] A differenza di quanto previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 in relazione all’istituto dell’accesso documentale c.d. difensivo, l’interesse richiesto a sostegno delle istanze ostensive per le quali viene in rilievo l’art. 53, comma 6, c.c.p. non può limitarsi alla mera intenzione di verificare e...